Quale differenza nel mantenimento tra figli naturali e quelli nati da un’unione matrimoniale?
In Italia, la legge non fa alcuna distinzione tra figli nati all’interno o all’esterno del matrimonio in termini di collocamento e trattamento economico. La legge stabilisce che entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere i propri figli e di assicurargli un ambiente adeguato per la loro crescita.
Tuttavia, la procedura giudiziaria per stabilire le regole di collocamento e mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio è differente rispetto a quella utilizzata per i figli nati all’interno di un’unione matrimoniale. Nel caso dei figli naturali, la procedura di volontaria giurisdizione viene gestita dal giudice tutelare del luogo in cui il minore risiede. Nel caso di separazione o divorzio, invece, le regole vengono stabilite all’interno del procedimento di separazione o divorzio.
In entrambi i casi, la procedura può essere contenziosa o consensuale, a seconda dell’accordo raggiunto tra le parti. È importante sottolineare che il benessere del minore deve sempre essere la priorità nella determinazione del collocamento e del mantenimento, indipendentemente dalla situazione familiare in cui è nato il bambino.
In conclusione, la legge italiana non fa alcuna distinzione tra figli nati all’interno o all’esterno del matrimonio in termini di collocamento e trattamento economico, ma la procedura giudiziaria per stabilire le regole di collocamento e mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio è differente rispetto a quella utilizzata per i figli nati all’interno di un’unione matrimoniale. In ogni caso, il benessere del minore deve sempre essere la priorità nella determinazione del collocamento e del mantenimento.