L’art. 2955 del codice civile prevede che si prescrive in un anno il diritto dell’assicuratore al pagamento del premio o delle rate di premio. Ciò significa che, se entro un anno dalla scadenza, l’assicuratore non ha provveduto a richiedere all’assicurato il pagamento del premio, il suo diritto è prescritto, non può più essere esercitato e l’assicurato potrà non pagare. Attenzione: per interrompere il corso della prescrizione non è sufficiente che l’assicuratore invii un semplice sollecito di pagamento ma, necessariamente, rileva una precisa costituzione in mora o, addirittura, un vero e proprio atto giudiziario; in caso contrario, tutti gli altri tipi di comunicazioni (verbali, telefoniche, semplici inviti scritti) non interrompono il maturare della prescrizione.