Nullità delle clausole vessatorie

 

Molto spesso nei contratti le clausole vessatorie (quelle, per intenderci, che richiedono la cosiddetta “doppia firma”) possono risultare nulle e, quindi, inapplicabili alla parte più debole, vale a dire a quella che le subisce. Qualora, infatti, nel gruppo delle “clausole vessatorie” di un dato contratto siano inserite anche clausole che vessatorie non sono, buona parte della giurisprudenza sostiene che può essere considerato nullo tutto il gruppo delle clausole vessatorie proprio perché, confuse tra le altre, non mettono in condizione la parte contrattuale verso cui sono indirizzate a comprenderle fino in fondo e con la massima consapevolezza. Altresì non è sufficiente che le “clausole vessatorie” siano indicate solo con il numero di riferimento ma occorre che vengano, seppure sinteticamente, descritte nel loro significato.

L’esatta interpretazione dei contratti da parte di professionisti specializzati è fondamentale per prevenire le liti o tutelare efficacemente, una volta che il contenzioso si sia aperto, la parte più debole.