La legittima difesa nel nostro ordinamento giuridico: cause e riforme

 

La legittima difesa nel nostro ordinamento giuridico è un istituto fondamentale che rientra nella categoria delle cause di giustificazione. Essa è disciplinata all’articolo 52 del codice penale il quale stabilisce che chi commette un fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale di un’offesa ingiusta non è punibile, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

I presupposti della legittima difesa sono due: l’aggressione ingiusta e la reazione difensiva legittima. L’aggressione ingiusta consiste nel pericolo attuale di un’offesa che, se non viene neutralizzato tempestivamente, potrebbe ledere un diritto tutelato dalla legge. Tuttavia, occorre precisare che la legittima difesa non può essere invocata per difendere interessi pubblici dello Stato, interessi diffusi e collettivi o l’osservanza generale della legge.

Perché una reazione sia considerata legittima, e quindi scriminante, deve soddisfare due requisiti: la necessità di difendersi e l’inevitabilità dell’offesa. In altre parole, la difesa deve essere l’unica scelta possibile e deve essere proporzionata all’attacco subito. La proporzione è un elemento cruciale dell’istituto e il giudice dovrà valutare se il male inflitto all’aggressore sia inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male da lui minacciato.

Un altro aspetto importante è l’errore scusabile, che si verifica quando un individuo si difende in buona fede ma in realtà non è oggetto di un’aggressione ingiusta. Ad esempio, se una persona viene minacciata al buio da un amico con un’arma finta e, credendo di essere in pericolo, reagisce ferendolo o uccidendolo, questa azione potrebbe essere considerata una legittima difesa putativa.

La legittima difesa domiciliare, regolamentata dalla legge 13 febbraio 2006 n. 59, è una specifica estensione dell’istituto, che riguarda la difesa della propria abitazione o di un luogo dove viene esercitata un’attività commerciale professionale o imprenditoriale. In questo contesto, il legislatore ha sottolineato l’importanza della proporzione tra la reazione e l’aggressione.

Una riforma significativa è stata introdotta con la legge n. 36/2019. Questo provvedimento ha modificato l’articolo 52 del codice penale rendendo la difesa “sempre” legittima e specificando il rapporto di proporzione nei casi di violazione di domicilio. La riforma ha inoltre introdotto nuove disposizioni riguardanti l’eccesso colposo e l’aggravante del “grave turbamento” in situazioni di pericolo.