Gratuito patrocinio, nessun compenso o rimborso extra all’avvocato: le regole chiare
Secondo la legge, chi è ammesso al gratuito patrocinio non è tenuto a versare alcun importo extra all’avvocato ad esclusione delle specifiche eccezioni previste dalla stessa legge. In questo articolo esploreremo più a fondo come è regolata questa materia, cosa non deve pagare chi beneficia del gratuito patrocinio, cosa non è incluso in questa forma di assistenza legale e cosa fare se un avvocato richiede indebitamente dei compensi.
Cosa non deve pagare chi fruisce del gratuito patrocinio?
Chi è stato ammesso al gratuito patrocinio è esente dal dovere di pagare le spese legali e giudiziarie, che sono a carico del bilancio dello Stato. Ciò include il contributo unificato, eventuali bolli, diritti di cancelleria, e i costi relativi alle notifiche.
Anche il compenso dovuto al Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nominato dal giudice durante il processo, è coperto dallo Stato, indipendentemente da chi abbia fatto richiesta del CTU.
Anche il consulente di parte, se un assistito desidera avvalersene, è retribuito dal Ministero della Giustizia. L’avvocato, pertanto, non può richiedere alcun compenso aggiuntivo al cliente.
Questa regola si applica anche alla procedura di mediazione, sia in caso di esito positivo che negativo.
Cosa non è ricompreso nel gratuito patrocinio?
Il gratuito patrocinio non copre ancora le consulenze stragiudiziali dell’avvocato, né le altre eventuali attività svolte al di fuori del contesto giudiziale. Questo significa, ad esempio, che la redazione di contratti, l’assistenza in casi di infortunistica stradale (spesso coperti dall’assicurazione del danneggiato) e altri servizi legali che non rientrano direttamente in un mandato processuale non sono inclusi.
È importante fare attenzione a un equivoco comune. Al fine di evitare l’abuso dello strumento del gratuito patrocinio incardinando cause infondate o pretestuose, la legge stabilisce che il gratuito patrocinio non copre la condanna alle spese processuali. In altre parole, se un giudice respinge la difesa della parte ammessa al patrocinio statale, questa potrebbe essere condannata a rimborsare all’avversario le spese legali, le imposte e tutti i costi del processo. Questo rimane valido anche se la parte è indigente.
Avvocato col gratuito patrocinio che chiede compensi extra: che fare?
La Cassazione (sentenza n. 20186/2016) ha stabilito che un avvocato che, omettendo di informare il proprio assistito sugli effetti del gratuito patrocinio, fa credere erroneamente che debba pagare ulteriori compens,i commette il reato di truffa. Pertanto, è possibile presentare una denuncia alla polizia, ai carabinieri o direttamente alla Procura della Repubblica.
Tuttavia, affinché il reato effettivamente si configuri è necessario dimostrare che l’avvocato ha abbia agito in mala fede celando alla parte assistita la verità riguardo all’esonero dalle spese. Se l’avvocato, al contrario, spiega chiaramente i diritti del cliente e, nonostante ciò, richiede indebitamente dei compensi, la sua condotta è comunque eticamente riprovevole ma non penalmente perseguibile. In questo caso, l’assistito può segnalare l’episodio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. Sarà anche possibile richiedere la sostituzione dell’avvocato con un altro professionista iscritto nelle liste del gratuito patrocinio.