Dal Caso Balocco-Ferragni: Differenza tra Frode e Truffa Aggravata e le Conseguenze Giuridiche
Non più frode in commercio, ma truffa (aggravata). È cambiata l’ipotesi di reato nei confronti di Chiara Ferragni, indagata dalla procura di Milano per il caso del pandoro “griffato” prodotto dalla Balocco. Con l’influencer è finita nel registro degli indagati anche Alessandra Balocco, amministratore delegato e presidente dell’azienda piemontese.
A modificare in modo sostanziale lo scenario investigativo è stata una relazione della Guardia di Finanza che ha analizzato la documentazione del procedimento svolto davanti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Quest’ultima ha contestato alle due società di Chiara Ferragni e a Balocco un comportamento “scorretto”, ossia pubblicità ingannevole in materia di beneficenza. L’Autorità ha sanzionato l’influencer per oltre 1 milione di euro.
Nell’informativa, le Fiamme Gialle hanno valorizzato alcune email scambiate tra lo staff della influencer e dell’azienda a partire dal settembre 2021. Tali email documentano la “definizione comune dei contenuti” da pubblicare. Due mesi dopo, Chiara Ferragni e Balocco hanno siglato il contratto, evidenziando la consapevolezza che la donazione all’ospedale Regina Margherita non era legata alla vendita del prodotto.
Questa corrispondenza e altri elementi hanno portato all’accusa di truffa aggravata con “minorata difesa del consumatore”. Si sostiene che i consumatori siano stati invitati ad acquistare il dolce, a un prezzo maggiorato, con l’implicita promessa che il ricavato avrebbe sostenuto una struttura sanitaria per bambini gravemente malati.
La truffa aggravata viene disciplinata dall’articolo 640 del Codice Penale che punisce chi, con artifizi o raggiri, induce taluno in errore, procurando un ingiusto profitto con altrui danno. La pena va da sei mesi a tre anni di reclusione e da 51 a 1.032 euro di multa. Con aggravanti, come in questo caso, la pena può essere da uno a cinque anni di reclusione e da 309 a 1.549 euro di multa.
L’articolo 640 prevede che la truffa possa essere aggravata se si profitta di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa del consumatore.
La giurisprudenza della Cassazione contesta la “minorata difesa” quando la truffa è messa a segno online. La distanza tra la vittima e l’agente favorisce quest’ultimo, consentendogli di schermare l’identità e di eludere controlli preventivi.
La frode in commercio, iniziale ipotesi accusatoria, consiste nella consegna all’acquirente di un bene diverso da quello pattuito, punibile con reclusione fino a due anni o multa fino a 2.065 euro (articolo 515 del Codice Penale).