Un imprenditore riceveva da un istituto di credito l’ingiunzione al pagamento di una elevata somma di denaro in quanto fideiussore della propria Azienda che, a causa della crisi economica allora esplosa, non era riuscita ad ottemperare ai propri obblighi verso la banca. Nello specifico, la garanzia consisteva in una fideiussione omnibus concessa su modelli prestampati della Banca che riproducono in maniera perfetta i modelli ABI (Associazione Banche Italiane), predisposti e diffusi presso gli istituti di credito a partire dal 2003. Si studiava il caso per valutare se ci fossero argomenti giuridici che annullassero la garanzia fideiussoria prestata dall’imprenditore.
La pretesa del pagamento sarebbe stata legittima se l’atto di fideiussione fosse stato coerente con le prescrizioni normative, sia nella forma che nella sostanza. Nel caso di specie, l’utilizzo, da parte della Banca, del modello Abi del 22 luglio 2003 contrastava con il provvedimento n. 55 del 2005 con cui la Banca d’Italia stabilì che le previsioni del testo A.B.I. fossero lesive della concorrenza, accertando che alcune condizioni fossero frutto di intese vietate e, pertanto, da dichiarare nulle. Su tali presupposti la corte di cassazione ha definitivamente stabilito, con la sentenza n. 13846 del 2019, che le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI scontano la nullità delle clausole dichiarate frutto delle intese anticoncorrenziali previste dall’art. 2, comma 2, lett. a) della L. 287/1990 e che si riversa nel testo dei singoli atti di fideiussione predisposti dagli Istituti di credito.
Dall'accertata nullità delle clausole dell’atto di fideiussione discende l’applicazione delle norme generali del Codice Civile che, nel caso di specie, hanno determinato la decadenza della Banca dal termine per l’escussione della garanzia nei confronti del fideiussore. Inoltre, l’accertamento dell’utilizzo di modelli ABI 2003, dà diritto al fideiussore ad agire per il risarcimento dei danni conseguenti alle condotte anticoncorrenziali tenute dall’istituto di credito.