Un'insegnante di sostegno, per effetto della riforma scolastica “La Buona Scuola”, veniva assegnata in una scuola a centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza. Pertanto, partecipava ad una procedura di mobilità per il riavvicinamento degli insegnanti, al fine di ottenere l’assegnazione ad un ambito scolastico più vicino alla propria residenza.
Purtroppo, all’esito della procedura, il Ministero dell’Istruzione attribuiva all’insegnante erroneamente un punteggio basso, non riconoscendo, quale titolo di studio valido, un diploma decennale di conservatorio e, pertanto, confermava l’assegnazione lontano dalla residenza. Tuttavia, nonostante tale punteggio errato, l’insegnante avrebbe comunque avuto il diritto ad essere assegnata all’ambito più vicino alla propria residenza, dal momento che il suo punteggio era superiore a quello dei colleghi ivi assegnati dalla stessa procedura.
Il diploma di conservatorio, in base alla normativa vigente, era da considerarsi titolo valido ai fini della procedura di mobilità e, pertanto, l’insegnante, patrocinata dalla Studio, si rivolgeva al Giudice del Lavoro per far valere l’illegittimità del nuovo trasferimento disposto dal Ministero dell’Istruzione.
Nonostante il MIUR insistesse nella regolarità dell’esito della procedura e nella correttezza del punteggio attribuito alla signora, il Giudice del Lavoro con sentenza accertava che, non solo il MIUR, nella procedura di mobilità avrebbe dovuto assegnare l’insegnante all’ambito più vicino alla sua residenza anche solo sulla base del punteggio errato, ma anche che il diploma di conservatorio, in base alla normativa vigente, era da considerarsi titolo di studio valido ai fini del riconoscimento di ulteriori punti.
L’insegnante affidandosi alla consulenza e assistenza dello Studio ha fatto valere le proprie ragioni e si è vista riconosciuta la tutela dei propri diritti, venendo assegnata all’ambito scolastico più prossimo alla sua residenza, come da lei richiesto.